Formalizzata in un'ampia memoria la questione di legittimità costituzionale sulla protezione delle fonti giornalistiche.
TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica
Processo penale Nr. 535/09 R.G. n.r.
c/
- TROVATO José + 1
imputato
del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv e 378 cod. pen.
avanti: Tribunale di Enna in composizione monocratica - Giudice Dott. Giovanni Milano
udienza dibattimentale: 3 giugno ‘10
Illustre Signor Giudice
Brevi note
difensive
sulla
proposta
questione di legittimità
costituzionale
Avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 121 cod. proc. pen., la Difesa del Dott. José Trovato
insiste
nella questione di legittimità costituzionale dell’articolo 200 comma III° cod. proc. pen., sollevata a’ sensi dell’art. 23 L. 11 marzo 1953 n. 87 all’udienza del 15 marzo ’10, intendendone, in
iscritto, puntualizzare e brevemente illustrare la
A) rilevanza, non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione e
B) non manifesta infondatezza
alla stregua delle norme costituzionali (norme parametro) già indicate e quivi appresso specificate.
E’ stata sollevata, in via incidentale - nell’ambito del procedimento in epigrafe che vede imputato il Dottor Josè Trovato, “giornalista pubblicista”, eccezione di incostituzionalità
dell’articolo 200 comma III° cod. proc. pen. nella parte in cui, prevedendo il segreto professionale in favore dei “giornalisti ”professionisti iscritti nell’albo professionale”, i quali non
possono essere obbligati a deporre “relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione”,
irragionevolmente ed in violazione delle norme-parametro costituzionali invocate, esclude i “giornalisti pubblicisti”.
* * *
Con irragionevole disparità di trattamento la norma esclude dalla facoltà di opporre il segreto professionale circa le fonti confidenziali i giornalisti pubblicisti, professionisti iscritti nel
medesimo albo, ancorché in un diverso elenco, a norma dell’art. 1 della legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti (L. 3 febbraio 1963 n. 69).
L’art. 2 della predetta legge, la cui rubrica reca il titolo “Diritti e doveri”, stabilisce - in stridente antinomia con la norma processuale penale sospettata di incostituzionalità - che
<< Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse… >>, senza far
distinzione alcuna di specie tra le due categorie professionali dei giornalisti .
Tale norma consente al giornalista (senza distinzione alcuna) di ricevere notizie, mentre le fonti sono “garantite”.
Anche l’articolo 138 del Testo unico sulla privacy (Dlgs n. 196/2003) tutela il segreto dei giornalisti sulla fonte delle notizie, quando afferma che “restano ferme le norme sul segreto
professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia”.
La violazione della regola deontologica del segreto sulla fonte fiduciaria comporta responsabilità disciplinare (articoli 2 e 48 della legge n. 69/1963).
* * *
In dottrina non esiste il concetto giuridico di giornalismo. La definizione o, meglio, il concetto che viene normalmente estrapolato dall’articolo 2 della legge professionale n. 69/1963, si
riassume nella equazione“giornalismo=informazione critica”.
Il primo comma dell’articolo 2, infatti, dice: “È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica.....”. Questo vuoto è stato, però, riempito dalla giurisprudenza:
“Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione
interpersonale attraverso gli organi di informazione. Il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso...... differenziandosi la
professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di
tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione” (Cass. Civ., sez. lav., 20 febbraio 1995, n. 1827). Dall’elaborazione giurisprudenziale e dall’insieme delle
norme si ricava che il giornalista raccoglie, commenta e elabora notizie legate all’attualità e che è tenuto ad assicurare (ai cittadini) un’informazione “qualificata e caratterizzata (secondo la
sentenza n. 112/1993 della Corte costituzionale) da obiettività, imparzialità, completezza e correttezza; dal rispetto della dignità umana, dell’ordine pubblico, del buon costume e del libero
sviluppo psichico e morale dei minori nonché dal pluralismo delle fonti cui i giornalisti attingono conoscenze e notizie in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere
le sue valutazioni, avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti”.
Il pluralismo delle fonti a sua volta ha un’interfaccia che si chiama segreto professionale.
(A)
Rilevanza
della questione di legittimità costituzionale
Viene contestato all’imputato il delitto di favoreggiamento personale p. e p. dall’art. 378 cod. pen. per essersi, << in qualità di giornalista pubblicista e, pertanto, non esonerato ai
sensi dell’art. 200 comma 3 c.p.p.>>, rifiutato di rivelare, alla P.G. in data 12 marzo 2009 ed al P.M. in data 24 marzo 2009, << le fonti delle notizie di carattere fiduciario
ricevute >> pubblicate sul quotidiano Giornale di Sicilia ed, in tal modo (senza essere concorso nel reato di rivelazione di segreto di ufficio), aiutato gli autori della rivelazione del
segreto di ufficio (reato principale) ad eludere le investigazioni dell’autorità (favoreggiamento).
L’ipotesi accusatoria è, quindi, esclusivamente incentrata sul rifiuto - ritenuto illecito e tale da configurare il delitto di favoreggiamento – di rivelare la fonte confidenziale (“fonte
attendibile”), sul presupposto dell’obbligo giuridico di rivelarlo.
Il nucleo fondamentale della contestazione è,quindi, in punto di diritto, l’obbligo giuridico di rivelare la fonte confidenziale ed il non esonero dall’obbligo o, il che fa lo stesso,
l’esclusione dalla facoltà di segreto professionale riconosciuta ai soli giornalisti professionisti e non anche ai pubblicisti.
La questione di legittimità costituzionale, sollevata in via incidentale, è, nell’economia del processo incidentato, non solo rilevante, ma manifestamente decisiva: non può il giudizio penale,
infatti, essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione.
(B)
Non manifesta infondatezza della questione
La rilevante questione di legittimità costituzionale è, altresì, non manifestamente infondata alla stregua dei principi e criteri costituzionali fondamentali e delle specifiche disposizioni della
Carta Costituzionale infra individuate quali “norme parametro” (parametro di costituzionalità) di cui si denuncia la violazione da parte della norma di legge ordinaria sospettata di
incostituzionalità.
I°- Violazione dell’articolo 3 comma I° della Costituzione.
Principio di uguaglianza. Criterio di ragionevolezza. Trattamento uguale per situazioni uguali.
La disparità di trattamento prevista dall’articolo 200 comma III° c.p.p. tra giornalisti professionisti e giornalisti pubblicisti è irragionevole e priva di fondamento. La norma viola il
principio di eguaglianza (formale e sostanziale) sotto il profilo del criterio di ragionevolezza.
La situazione uguale, l’uguale status professionale (tra giornalisti professionisti e pubblicisti, almeno quanto alla funzionalità del segreto alla piena esplicazione della libertà di rilievo
costituzionale: libertà di stampa) imporrebbe un trattamento eguale e paritetico.
* * *
Entrambe le “specie” di giornalisti sono iscritti al medesimo ordine professionale, ancorché in due rispettivi elenchi dello stesso medesimo “Albo”.
Entrambi, pubblicisti e professionisti, << sono tenuti a rispettare il segreto professionale >> (art. 2 L. n. 69/1963) ed hanno i medesimi doveri deontologici.
Entrambi sono giornalisti a tutti gli effetti .
I pubblicisti, pertanto, esclusi dai vincoli dell’articolo 200 del Codice di procedura penale, non possono, quindi, davanti al giudice, come i giornalisti professionisti, avvalersi delle norme
citate per “coprire” la fonte fiduciaria delle loro notizie. Ma gli stessi sono tenuti a rispettare l’articolo 2 (comma 3) della legge n. 69/1963 sull’ordinamento della professione di
giornalista: conseguentemente possono invocare il segreto sulle fonti.
La manifesta antinomia tra norma processuale penale (art. 200) e norma professionale-deontologica (art. 2 L. 69/1963) si coglie all’evidenza sol che si consideri
come la rivelazione delle fonti, che si assume obbligatoria in sede giudiziaria, esporrebbe il pubblicista a responsabilità disciplinare avanti al proprio ordine professionale.
* * *
Irragionevole ed illogica è la differenziazione di trattamento prevista dall’art. 200 del codice di rito.
La distinzione secondo la quale << Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista >> e << Sono pubblicisti coloro che
svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi >> non giustifica in alcun modo la differenza di trattamento in ordine alla
facoltà di opporre il segreto professionale.
Anche il “pubblicista”, al pari del cosiddetto “giornalista professionista”, è un professionista, esercita l’attività giornalistica professionalmente ed in maniera non occasionale, ancorché possa
svolgere anche altre professioni o impieghi.
Nella fattispecie, tuttavia, il Trovato esercita, con carattere di professionalità ed esclusività, l’attività giornalistica, da cui trae l’unica fonte di
reddito.
Va, inoltre, sottolineato che non v’è chi non veda come l’irragionevolezza del differente trattamento normativo è macroscopica ed eclatante ove si consideri che l’esigenza di protezione delle
fonti giornalistiche (profilo sostanziale rilevantissimo della libertà di stampa ) è a fortiori essenziale e fondamentale per il pubblicista, piuttosto che per il giornalista cosiddetto
professionista.
E’, infatti, il pubblicista – in pratica il “cronista” - ad essere presente sul campo, alla ricerca delle notizie per informare il pubblico, aspetto basilare ed insostituibile della democrazia
.
II°- Violazione dell’articolo 21 della Costituzione. Libertà di stampa.
Libertà di opinione.
Libertà di espressione.
Libertà di ricevere le notizie.
Carta dei diritti dell’uomo di Strasburgo. Protezione assoluta delle fonti giornalistiche.
L’articolo 200 comma III° del codice di procedura penale viola, del pari, l’art. 21 della costituzione e la libertà di stampa che detto canone costituzionale fondamentale prevede.
La libertà di stampa comprende la liberà di espressione, la libertà di dare le notizie ed, in primo luogo, quella di riceverle.
La protezione assoluta delle fonti giornalistiche è momento essenziale della libertà di ricevere le notizie e funzionale alla libertà di darle.
Non vi può essere libertà di manifestazione del pensiero e di stampa senza protezione delle fonti giornalistiche e, quindi, senza riconoscimento della facoltà di opporre il segreto sulle
stesse.
L’esclusione dal segreto dei giornalisti pubblicisti e, quindi, della più gran parte dei cronisti costituisce un grave vulnus non solo per il giornalista ma, in primo luogo, per il diritto della
pubblica opinione di ricevere le notizie.
Libertà di dare e libertà di ricevere le notizie sono aspetti complementari ed inscindibili.
Nessuno fornirebbe notizie al pubblicista-cronista con il rischio di essere identificato e individuato come fonte della notizia stessa.
La ratio legis sottesa al terzo comma dell’art. 200 - sulla base della quale è riconosciuta al giornalista professionista la facoltà di opporre il segreto sulle fonti - deve valere, a più forte
ragione, per chi sta sul campo alla ricerca della notizia.
III°- Violazione dell’articolo 117 comma I° Costituzione in relazione all’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (CEDU) recepita con la legge 4 agosto 1955 n.
848.
Norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
L’articolo 200 del codice di procedura penale viola altresì - ad avviso della Difesa dell’imputato - l’art. 117 comma I° della Costituzione, in relazione all’art. 10 della Convenzione europea dei
diritti dell’Uomo.
L’art. 117 prevede che << La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali >>.
L’articolo 10 (Libertà di espressione) della CEDU, recepita nell’ordinamento interno con Legge 4 agosto 1955 n. 848 - ripetendo le parole della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo del
1948 e del Patto sui diritti politici di New York del 1966 -, recita: “ Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o
di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiere”.
La libertà di ricevere le informazioni comporta, come ha scritto la Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo, la protezione assoluta delle fonti dei giornalisti.
Ora, lo Stato Italiano ha assunto l’obbligo giuridico (internazionale) di rispettare la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, come, del resto, la Dichiarazione universale dei diritti
dell’Uomo del 1948 e del Patto sui diritti politici di New York del 1966.
Sentenza Corte Costituzionale 39/2008.
Soggezione all’interpretazione delle norme della Convenzione data dalla Corte Europea di Strasburgo e immediata operatività per gli Stati contraenti.
Del resto, la Corte Costituzionale con la recente Sentenza n. 39/2008, ha stabilito che: “Gli Stati contraenti sono vincolati ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà
delle norme della Cedu (Convenzione europea dei diritti dell’Uomo)”.
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) rappresenta un meccanismo di protezione internazionale dei diritti dell’uomo particolarmente
efficace. Le norme della Convenzione, nella interpretazione che ne dà soltanto la Corte di Strasburgo, sono di immediata operatività per gli Stati
contraenti.
L’articolo 10 della Convenzione - per quel che rileva ai fini della sollevata eccezione di incostituzionalità - afferma che “Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto
comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità e senza riguardo alla
nazionalità”.
Il principio in base al quale ogni persona ha la libertà di “ricevere e comunicare informazioni” è alla base delle sentenze Goodwin, Roemen e Tillack sulla inviolabilità delle fonti dei
giornalisti.
La Repubblica italiana deve assorbire nel suo ordinamento i principi fissati dalla Corte di Strasburgo.
La Corte costituzionale sul punto ha emesso tre sentenze (348 e 349/2007; 39/2008) che vincolano la Repubblica Italiana ed i suoi magistrati ad uniformarsi alle sentenze di
Strasburgo.
Si legge nella sentenza 39/2008 (presidente Bile; relatore Amorante): “Questa Corte, con le recenti sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l'altro, che, con riguardo all'art. 117,
primo comma, Cost., le norme della CEDU devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della
Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi”.
Le norme Cedu si collocano, quindi, come norme interposte, tra la Costituzione e le leggi di rango ordinario.
Si può dire che sono norme sub-costituzionali.
Sentenza Corte Costituzionale 348/2007
Nella sentenza 348/2007, la Corte costituzionale ha spiegato quali sono gli obblighi della Repubblica Italiana verso la Convenzione e le sentenze della Corte: “La CEDU presenta, rispetto agli
altri trattati internazionali, la caratteristica peculiare di aver previsto la competenza di un organo giurisdizionale, la Corte europea per i diritti dell'uomo, cui è affidata la funzione di
interpretare le norme della Convenzione stessa. Difatti l'art. 32, paragrafo 1, stabilisce: << La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e
l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste negli articoli 33, 34 e 47 >>.
Poiché le norme giuridiche vivono nell'interpretazione che ne danno gli operatori del diritto, i giudici in primo luogo, la naturale conseguenza che deriva dall'art. 32, paragrafo 1, della
Convenzione è che tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato,
nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione. Non si può parlare quindi di una competenza giurisdizionale che si sovrappone a
quella degli organi giudiziari dello Stato italiano, ma di una funzione interpretativa eminente che gli Stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte europea, contribuendo con ciò a precisare i
loro obblighi internazionali nella specifica materia” (sentenza 348 - pubblicazione in G. U. 31/10/2007 - presidente Bile - relatore Silvestri).
Sentenza Corte costituzionale 349/2007
Con la sentenza 349/2007, la Corte costituzionale, invece, ha individuato l’organo (Presidenza del consiglio dei Ministri) tenuto a provvedere ad attivare i “meccanismi” e gli “adempimenti”
diretti al recepimento nel nostro ordinamento delle pronunce di Strasburgo: “Dagli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte è dunque possibile desumere un riconoscimento di principio
della peculiare rilevanza delle norme della Convenzione, in considerazione del contenuto della medesima, tradottasi nell'intento di garantire, soprattutto mediante lo strumento interpretativo, la
tendenziale coincidenza ed integrazione delle garanzie stabilite dalla CEDU e dalla Costituzione, che il legislatore ordinario è tenuto a rispettare e realizzare”.
* * *
E’ indubbio che le tre sentenze della Corte Costituzionale costituiscono una pietra miliare nella storia del diritto convenzionale. Lo Stato, da una parte, e l’A.G., dall’altra, sono tenuti ad
attenersi alle norme e alle interpretazioni delle norme della Convenzione elaborate dalla Corte di Strasburgo.
Le sentenze della Consulta sono vincolanti ed ineludibili.
Anche la Cassazione, negli ultimi 20 anni, ha offerto in subiecta materia e circa l’immediata precettività delle norme CEDU interpretazioni eloquenti: «Le norme della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, salvo quelle il cui contenuto sia da considerarsi così generico da non delineare specie sufficientemente puntualizzate, sono di
immediata applicazione nel nostro Paese e vanno concretamente valutate nella loro incidenza sul più ampio complesso normativo che si è venuto a determinare in conseguenza del loro inserimento
nell'ordinamento italiano; la “precettività” in Italia delle norme della Convenzione consegue dal principio di adattamento del diritto italiano al diritto internazionale convenzionale per cui ove
l'atto o il fatto normativo internazionale contenga il modello di un atto interno completo nei suoi elementi essenziali, tale cioè da poter senz'altro creare obblighi e diritti, l'adozione
interna del modello di origine internazionale è automatica (adattamento automatico), ove invece l'atto internazionale non contenga detto modello le situazioni giuridiche interne da esso imposte
abbisognano, per realizzarsi, di una specifica attività normativa dello Stato» (Cass., sez. un. pen., 23 novembre 1988; Parti in causa Polo Castro; Riviste: Cass. Pen., 1989, 1418, n. Bazzucchi;
Riv. Giur. Polizia Locale, 1990, 59; Riv. internaz. diritti dell'uomo, 1990, 419).
Ribadiscono ancora i Supremi Giudici della prima sezione penale, che si pongono su di una linea di continuità con gli enunciati delle Sezioni unite penali del 1988, che: «Le norme della
Convenzione europea, in quanto principi generali dell'ordinamento, godono di una particolare forma di resistenza nei confronti della legislazione nazionale posteriore» (Cass. pen., sez. I, 12
maggio 1993; Parti in causa Medrano; Riviste Cass. Pen., 1994, 440, n. Raimondi; Rif. legislativi L 4 agosto 1955 n. 848; Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, art.
86).
Anche la Cassazione Civile è dello stesso avviso: << Le norme della Convenzione europea sui diritti dell'Uomo, nonché quelle del primo protocollo addizionale, introdotte nell'ordinamento
italiano con l. 4 agosto 1955 n. 848, non sono dotate di efficacia meramente programmatica. Esse, infatti, impongono agli Stati contraenti, veri e propri obblighi giuridici immediatamente
vincolanti, e, una volta introdotte nell'ordinamento statale interno, sono fonte di diritti ed obblighi per tutti i soggetti. E non può dubitarsi del fatto che le norme in questione - introdotte
nello ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione, non possono ritenersi abrogate da successive disposizioni di legge interna, poiché
esse derivano da una fonte riconducibile ad una competenza atipica e, come tali, sono insuscettibili di abrogazione o modificazione da parte di disposizioni di legge ordinari >> (Cass.
civ., sez. I, 8 luglio 1998, n. 6672; Riviste: Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario, 1998, 1380, n. Marzanati; Giust. Civ., 1999, I, 498; Rif. legislativi L 4 agosto 1955 n.
848).
La giustizia amministrativa analogamente ritiene che «la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, resa esecutiva con la l. 4 agosto 1955 n. 848, sia direttamente applicabile nel processo
amministrativo» (Tar Lombardia, sez. III, Milano 12 maggio 1997 n. 586; Parti in causa Soc. Florenzia c. Iacp Milano e altro; Riviste Foro Amm., 1997, 1275,, 2804, n. Perfetti; Colzi; Rif.
legislativi L 4 agosto 1955 n. 848, artt. 6 e 13 L 4 agosto 1955 n. 848).
Non solo le norme della Convenzione ma anche le sentenze della Corte europea dei diritti dell’Uomo, che della prima è diretta emanazione, sono vincolanti per gli Stati
contraenti.
<<Le Alte Parti contraenti – dice l’articolo 46 della Convenzione – si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti >>. Le
sentenze formano quel diritto vivente al quale i giudici dei vari Stati contraenti sono chiamati ad adeguarsi: << La portata e il significato effettivo delle disposizioni della Convenzione
e dei suoi protocolli non possono essere compresi adeguatamente senza far riferimento alla giurisprudenza. La giurisprudenza diviene dunque, come la Corte stessa ha precisato nel caso Irlanda
contro Regno Unito (sentenza 18 gennaio 1978, serie A n. 25, § 154) fonte di parametri interpretativi che oltrepassano spesso i limiti del caso concreto e assurgono a criteri di valutazione del
rispetto, in seno ai vari sistemi giuridici, degli obblighi derivanti dalla Convenzione….i criteri che hanno guidato la Corte in un dato caso possono trovare e hanno trovato applicazione, mutatis
mutandis, anche in casi analoghi riguardanti altri Stati» (Antonio Bultrini, La Convenzione europea dei diritti dell’Uomo: considerazioni introduttive, in Il Corriere giuridico, Ipsoa, n. 5/1999,
pagina 650). D’altra parte, l’articolo 53 della Convenzione prevede che << nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i
diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Paese contraente o in base ad ogni altro accordo al quale tale Parte contraente partecipi
>>. Vale conseguentemente, con valore vincolante , l’interpretazione che della Convenzione dà esclusivamente la Corte europea di Strasburgo.
Su questa linea si muove il principio affermato il 27 febbraio 2001 dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo: ”I giudici nazionali devono applicare le norme della Convenzione europea dei Diritti
dell'Uomo secondo i principi ermeneutici espressi nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo” (in Fisco, 2001, 4684).
Sentenza Goodwin della Corte di Strasburgo del 27 marzo 1996.
In difesa del segreto professionale dei giornalisti.
La Convenzione europea dei diritti dell’Uomo con l’articolo 10, come riferito, tutela espressamente le fonti dei giornalisti, stabilendo il diritto a “ricevere”
informazioni.
La Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo ha, in particolare, affrontato la materia con la sentenza che ha al centro il caso del giornalista inglese William Goodwin (Corte europea diritti
dell’Uomo 27 marzo 1996, Goodwin c. Regno Unito, v. Tabloid n. 1/2000 n. Peron).
La Corte di Strasburgo, con la predetta sentenza 27 marzo 1996, muovendo dal principio che ad ogni giornalista deve essere riconosciuto il diritto di ricercare le notizie, ha ritenuto che “di
tale diritto fosse logico e conseguente corollario anche il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche, fondando tale assunto sul presupposto che l’assenza di tale protezione potrebbe
dissuadere le fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti al giornalista, con la conseguenza che questi correrebbe il rischio di rimanere del tutto ignaro di informazioni che potrebbero
rivestire un interesse generale per la collettività”.
La decisione del caso “Goodwin” è particolarmente interessante anche perché ha concorso a dissipare i dubbi nascenti da una interpretazione letterale dell’articolo 10 della Convenzione, che si
limita a specificare che la libertà di espressione comprende sia il diritto passivo a ricevere delle informazioni sia il diritto attivo di fornirle, senza, però, che sia menzionato il diritto del
giornalista di cercare e procurarsi notizie tramite proprie fonti di informazioni. Tale lacuna aveva, difatti, sollevato il quesito - poi sciolto dalla Corte – che quest’ultimo diritto non
rientrasse nell’ambito del diritto alla libertà e pertanto non fosse ricompreso nell’ambito della sua tutela. Anche la nostra Corte costituzionale, con la sentenza n. 1/1981, ha riconosciuto
solennemente “l'esistenza di una vera e propria libertà di cronaca dei giornalisti (comprensiva dell'acquisizione delle notizie) e di un comune interesse all'informazione, quale risvolto passivo
della libertà di manifestazione del pensiero”.
- Raccomandazione n. R 2000 7, adottata l’8 marzo 2000, dal Consiglio d’Europa sulla tutela delle fonti giornalistiche.
- Risoluzione del Parlamento Europeo del 18 gennaio 1994 sulla segretezza delle fonti d’informazione dei giornalisti.
Segreto professionale dei giornalisti nello “Spazio giuridico europeo” : caposaldo della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all’informazione
Con la raccomandazione n° R (2000) 7, adottata l’8 marzo 2000, anche il Consiglio d’Europa ha voluto tutelare solennemente le fonti dei giornalisti, affermando: << Il diritto dei
giornalisti di non rivelare le loro fonti fa parte integrante del loro diritto alla libertà di espressione garantito dall'articolo 10 della Convenzione. L'articolo 10 della Convenzione, così come
interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, s'impone a tutti gli Stati contraenti. Vista l'importanza, per i media all'interno di una società democratica, della confidenzialità delle
fonti dei giornalisti, è bene tuttavia che la legislazione nazionale assicuri una protezione accessibile, precisa e prevedibile. E' nell'interesse dei giornalisti e delle loro fonti come in
quello dei pubblici poteri disporre di norme legislative chiare e precise in materia. Queste norme dovrebbero ispirarsi all'articolo 10, così come interpretato dalla Corte europea dei Diritti
dell'Uomo, oltre che alla presente Raccomandazione. Una protezione più estesa della confidenzialità delle fonti d'informazione dei giornalisti non è esclusa dalla Raccomandazione. Se un diritto
alla non-divulgazione esiste, i giornalisti possono legittimamente rifiutare di divulgare delle informazioni identificanti una fonte senza esporsi alla denuncia della loro responsabilità sul
piano civile o penale o a una qualunque pena cagionata da questo rifiuto”. Questa raccomandazione concorre a formare uno “spazio giuridico europeo”, che fa del segreto professionale dei
giornalisti un caposaldo della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all’informazione.
Del resto la tendenza espressa dalla Corte di Strasburgo (con le sentenze citate) trova ulteriore conferma e riscontro con le pronunce espresse al riguardo dallo stesso Parlamento Europeo, il
quale – in una risoluzione del 18 gennaio 1994 sulla segretezza delle fonti d’informazione dei giornalisti - ha dichiarato che “il diritto alla segretezza delle fonti di informazioni dei
giornalisti contribuisce in modo significativo a una migliore e più completa informazione dei cittadini e che tale diritto influisce di fatto anche sulla trasparenza del processo decisionale”. In
sintesi il segreto professionale è indispensabile sia nello svolgimento della professione giornalistica che nell’esercizio del diritto di ogni cittadino a ricevere informazioni, mentre per contro
le uniche eccezioni ammissibili devono essere ragionevoli e in ogni caso limitate, poiché “il mancato rispetto del segreto professionale limita in modo indiretto lo stesso diritto
all’informazione.”
IV°- Violazione dell’articolo 10 della Costituzione in relazione all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, nonché alla Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo del 1948 e
del Patto sui diritti politici di New York del 1966.
Norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.
L’articolo 200, nell’escludere irragionevolmente dal diritto di opporre il segreto sulle fonti una categoria professionale optimo iure giornalistica, viola, ancora, l’articolo 10 della
Costituzione per il quale: << L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute >>.
Le norme della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, nonché quelle della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo del 1948 e del Patto sui diritti politici di New York del 1966 sono,
infatti, norme del diritto internazionale generalmente riconosciute ed alle quali l’ordinamento giuridico italiano deve “conformarsi” secondo il dettato costituzionale.
Il segreto professionale è salvaguardato, quindi, dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo che il legislatore ordinario italiano è tenuto a rispettare ex art. 10 della
Costituzione. La libertà di ricevere le informazioni comporta, infatti, come ha scritto la Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo, la protezione assoluta delle fonti dei giornalisti.
V°- Violazione dell’articolo 76 della Costituzione in relazione all’art. 2 della Legge 16 febbraio 1987, n. 81 (legge di delega).
Eccesso di delega.
Il Codice di procedura penale, in base alla relativa legge-delega , ”deve adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al
processo penale” (Art. 2 L. 1987/81).
Secondo l’art. 76 della Costituzione: <<L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti >>.
Il comma III° dell’art. 200 ha, pertanto, violato la legge di delega non essendosi adeguato, quanto alla disciplina del segreto professionale dei giornalisti, alle norme delle convenzioni
internazionali ratificate dall’Italia ed, in particolare alle norme della CEDU nonché alle altre norme sopra richiamate della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, nonché quelle della
Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo del 1948 e del Patto sui diritti politici di New York del 1966.
La Difesa dell’imputato José Trovato, tanto premesso e ritenuto,
insta
a che:
Voglia l’Ill.mo Tribunale
a norma dell’art. 23 della L. 11 marzo 1953 n. 87 - ritenuta la superiore questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata – con ordinanza disporre l’immediata
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio a quo ed ordinando le notificazioni e comunicazioni previste dalla legge.
Nicosia, lì 31 maggio ’10
Avv. Salvatore Timpanaro