Originale decisione del Tribunale di Nicosia.«DIRITTO DI VISITA ON LINE»

 

 

ORIGINALE DECISIONE DEL TRIBUNALE DI NICOSIA. ACCOLTA LA RICHIESTA DELL'AVV. SALVATORE TIMPANARO: UN PADRE SEPARATO HA OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO DEL << DIRITTO DI VISITA ON LINE >> AI FIGLI. 

Per la prima volta in Italia un Tribunale ha riconosciuto al genitore non affidatario, oltre alle normali visite, il diritto a tenere contatti visivi via internet, due volte la settimana, con i figli affidati alla madre.

Sì alla richiesta di <<diritto di visita on line>>, avanzata da un padre separato difeso dall'avvocato Salvatore Timpanaro, di utilizzare la web-cam per mantenere i rapporti con i figli.
E’ quanto dispone il Tribunale di Nicosia, con il decreto, reso ex art. 710 cod. proc. civ., in sede di revisione delle condizioni di separazione consensuale. 
Con il decreto, depositato il 22 aprile 2008, il Tribunale in composizione collegiale – Presidente Dagnino; Estensore Sepe -, primo in Italia, si pronuncia in tema di comunicazione telematica tra genitori e figli. 
Il singolare ed innovativo provvedimento - adottato dai giudici nicosiani per la prima volta in Italia - ha fatto il giro di tutte le principali testate giornalistiche e radiotelevisive nazionali: la notizia è stata riportata sul TG 5 e su RAI UNO, su Rai Tre, in prima pagina su La Stampa di Torino, su Il Corriere della sera, La Repubblica, Libero, Il Sole24 ore, Il Messaggero. Il precedente giurisprudenziale, inoltre, è ora sulle maggiori riviste giuridiche: su Guida al Diritto (n. 22 del 31 maggio 2008) come sul Foro Italiano (n. 6-Giugno 2008). 

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La vicenda muove attorno ad un padre - separato consensualmente dalla moglie - i cui figli minori vengono affidati in via esclusiva, con penalizzanti modalità di esercizio del diritto di visita, alla madre. 
Il consenso a dette limitate modalità del diritto di visita viene prestato dal padre sotto l’indebita pressione di false incolpazioni di carattere penale. 
Ed, infatti, la moglie aveva denunciato l’ex marito, muovendogli accuse gravissime e lo stesso era stato tratto a giudizio per il delitto di maltrattamenti in famiglia, sia ai danni del coniuge che dei due minori (art. 572 cod. pen.).
Secondo l’ipotesi accusatoria, l’uomo li avrebbe sottoposti, per ben un decennio, dal 1994 al 2004, a maltrattamenti.

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In sede penale l’uomo riesce, tuttavia, a dimostrare presto la sua innocenza e viene assolto.
Nel corso dell'udienza preliminare, infatti, a seguito dell'esame della persona offesa-denunciante e dell'imputato, il GUP, accogliendo la richiesta della Difesa, pronunciava sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato perché il fatto non sussiste e disponeva addirittura la trasmissione degli atti al P.M., per procedere per calunnia e falsa testimonianza nei confronti della implacabile accusatrice.
In conseguenza, quindi, della predetta assoluzione e delle oramai intollerabili condizioni della separazione in ordine al diritto di visita, il padre presentava un primo ricorso ex art. 710 per la modifica delle stesse condizioni della separazione, chiedendo la revoca dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, l'affidamento condiviso dei minori , ai sensi del novellato art. 155 cod.civ., medio tempore entrato in vigore, e, comunque, l'ampliamento del diritto di visita dei figli con diritto di pernottamento dei minori presso la propria abitazione.
Il Tribunale, modificando le originarie condizioni concordate dai coniugi, anche alla luce della sentenza di assoluzione penale, riconosceva questa volta, con un primo decreto, un più ampio e congruo diritto di visita, che prevedeva anche dei contatti infrasettimanali.

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Detta situazione, però, mutava successivamente per effetto del trasferimento della donna e dei minori in altra città, cui conseguivano ovvie e prevedibili difficoltà per il padre di esercitare appieno il proprio diritto di incontro con i figli, così come disposto dal Tribunale.
Così, alla luce della nuova situazione, con un secondo ricorso, l’uomo chiedeva un’ulteriore modifica dei patti stabiliti in sede di omologa, la revoca dell’affidamento esclusivo e l’estensione del regime delle visite, instando, espressamente, per il << diritto di visita on line >>, al fine di instaurare un più assiduo dialogo con i figli.
In particolare nel ricorso del 1° agosto 2007 il ricorrente chiedeva espressamente al Tribunale di << prevedere e precisare il diritto di visita on line (sul web) del padre, comprendente la facoltà di collegamenti via internet, anche ogni giorno e senza prefissione di limiti orari; in subordine anche con prefissione di un massimo non inferiore a 45 minuti >>.
La richiesta – necessaria, ovviamente, a fronte della recisa opposizione della madre – veniva in seno al ricorso << giustificata dall’esigenza di mantenere, comunque, vivo il rapporto con la figura genitoriale del padre, consentendo congrui contatti telefonici e prevedendo anche la possibilità di collegamenti via internet >>. 
<< E’ vero che i bambini hanno bisogno di genitori in carne ed ossa, di abbracci e di sorrisi autentici; ma è pur vero – si legge nel ricorso accolto dal Tribunale - che la clausola di visita sul web consente di mantenere più forte il legame padre-figli che, altrimenti, finirebbe per sfilacciarsi >>.

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Il Tribunale nel suo decreto del 22 aprile 2008 preliminarmente risolve due importanti questioni procedurali: la prima in tema di sospensione feriale dei termini e la seconda in punto di rapporti tra il reclamo proposto ex art. 739 c.p.c. ed il ricorso ex art. 710.
Quanto alla prima questione i giudici precisano, respingendo l’eccezione proposta dalla resistente, l’inapplicabilità al procedimento in corso dell’articolo 3 della legge 742/69 sulla sospensione dei termini processuali, vertendosi in materia di diritti della personalità, connessi al rapporto genitoriale, pregiudicabili da un rinvio in periodo post feriale.
Decisione affatto condivisibile sol che si consideri che << i bimbi sono la merce più deperibile >>. 
Quanto alla seconda, il Tribunale rigetta l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per litispendenza in relazione alla pendenza di un reclamo avverso un precedente decreto intervenuto inter partes, sull’esatto rilievo che il dedotto mutamento di residenza della resistente, rende ammissibile la proposizione di un autonomo giudizio, teso ad ottenere la modifica dei pregressi provvedimenti in tema di affidamento della prole e di diritto di visita, non sussistendo identità tra il petitum e la causa petendi dei due diversi procedimenti. 

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Per quel che qui rileva, il Tribunale << circa la richiesta di visitare i figli mediante collegamento in video-ripresa su internet, osserva che nulla osta a una simile forma di comunicazione, purché il ricorrente metta a disposizione dei minori, a sue spese, idonea apparecchiatura sopportando, sempre a sue esclusive spese, i relativi costi di gestione del collegamento >>. 
Precisano, inoltre, opportunamente i giudici, recependo sul punto quanto esattamente rilevato e richiesto dal ricorrente, che << tale forma di comunicazione, non è comunque idonea a sostituire la relazione fisica tra i soggetti >>. 
Infine, tale forma di diritto di visita viene limitato << per una durata massima di venti minuti due volte la settimana >>.
Mentre quest’ultima limitazione appare forse eccessiva, è senz’altro condivisibile, invece, - per quanto intuitiva - la sottolineatura del carattere aggiuntivo e non sostitutivo del diritto di visita sul web rispetto ai normali ed ordinari incontri previsti secondo le modalità consuete e classiche.

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In materia non risultano precedenti analoghi nella giurisprudenza del nostro Paese, ma negli Stati Uniti, dove spesso genitori separati vivono anche in stati diversi, si va facendo strada la clausola di visita sul web. Gli avvocati del Missouri, del Wisconsin, della Virginia, dell’Illinois si stanno adeguando all’idea; merito di qualche padre più tecnologicamente evoluto e di qualche legale più combattivo. Molti colleghi di oltre oceano hanno cominciato ad inserire negli accordi di divorzio l’obbligo di collegamenti via internet tra il genitore che vive lontano e i suoi figli. 
Le visite virtuali certamente non sono sostitutive né dei contatti telefonici né delle visite reali, ma possono valere a far sentire più vicino un genitore lontano.

AVV. SALVATORE TIMPANARO


Focus --> Il singolare provvedimento, adottato dai giudici nicosiani, per la prima volta in Italia, ha fatto il giro di tutte le principali testate giornalistiche e radiotelevisive: la notizia è stata riportata sul TG 5 e su RAI UNO, su La Stampa di Torino (con richiamo in prima pagina), su Il Corriere della sera, La Repubblica, Libero, Il Sole24 ore, Il Messaggero, Tgcom, ANSA.it, RAI.it ed anche sulle principali riviste giuridiche: Guida al diritto ed il Foro Italiano.

Focus --> I giudici di Nicosia, modificando il diritto di visita ed in correzione delle modalità di incontro, hanno accolto la richiesta di visita via web avanzata dal ricorrente, seppur specificandone, così come richiesto, il ruolo aggiuntivo e non sostitutivo rispetto ai contatti già autorizzati.

Focus --> tale forma di comunicazione <<non è comunque idonea a sostituire la relazione fisica tra i soggetti >>


Focus --> << E’ vero che i bambini hanno bisogno di genitori in carne ed ossa, di abbracci e di sorrisi autentici; ma è pur vero - si legge nel ricorso accolto dal Tribunale - che la clausola di visita sul web consente di mantenere più forte il legame padre-figli che, altrimenti, finirebbe per sfilacciarsi >>.

Focus --> << i bimbi sono la merce più deperibile >>